(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 22
                            gennaio 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Controlli amministrativi delle comunita' montane
    1.  Le  comunita'  montane, in attuazione dell'Art. 110, comma 1,
lettera  f),  della  legge  regionale 2 marzo 1999, n. 3, del decreto
ministeriale  14  dicembre  2001, n. 454, e della deliberazione della
giunta  regionale  28  novembre 2001, n. 1519, ai fini della verifica
della  dichiarazione  di  avvenuto  impiego dei carburanti agevolati,
propedeutica alla concessione del beneficio, sono tenuti a:
      a) esaminare  le  dichiarazioni  rese  dai beneficiari ai sensi
dell'Art.  6 del decreto ministeriale n. 454/2001 relative ai consumi
e all'utilizzo di carburanti agricoli agevolati;
      b) controllare  che  i  quantitativi di oli minerali dichiarati
siano compresi nei limiti determinati in fase di assegnazione;
      c) verificare le rimanenze di prodotti dichiarati;
      d) effettuare  eventuali  raffronti  con  i  dati relativi alle
superfici  che  usufruiscono  di  aiuti comunitari. L'accertamento e'
altresi'  finalizzato  a  verificare  che,  per le stesse lavorazioni
effettuate  sui  medesimi  terreni,  non  sussistano  duplicazioni di
assegnazioni di oli minerali agevolati.